Lo
Statuto
Ogni Comune adotta il proprio Statuto.
Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi
e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi
di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.
Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di
organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione fra Comuni
e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso
dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi,
lo stemma ed il gonfalone.
Lo statuto comunale stabilisce le norme per assicurare condizioni
di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle
Giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti,
Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.
Lo statuto è deliberato, per la sua approvazione e per eventuali
successive modifiche, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole
dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia divenuta
esecutiva, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del
Comune.
L'Ufficio del Ministero dell'Interno, istituito per la raccolta
e la conservazione degli statuti, cura anche adeguate forme di pubblicità
degli statuti stessi.
Lo statuto del Comune di Carbonate
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